La Commssione e la Corte di Giustizia dell'UE hanno stabilito che si può considerare aiuto di Stato qualsiasi vantaggio, suscettibile di valutazione economica, concesso dalle autorità pubbliche a favore di un'impresa senza contropartita o con una contropartita che vi corrisponda in misura minima.
Attualmente viene considerato "aiuto di Stato" ogni aiuto finanziato con risorse statali, concesso da organismi pubblici o enti privati autorizzati o istituiti dallo Stato (ad esempio sindacati, associazioni di categoria, società di partecipazione e gestione finanziaria o addirittura società commerciali).
La selettività è una caratteristica importante per identificare un aiuto di Stato: non sono considerati aiuti i "provvedimenti generali" di sostegno economico, applicabili a tutte le imprese in tutti settori di produzione in quanto espressione delle scelte di politica economica degli Stati (ad esempio gli Stati sono liberi di imporre alle aziende il livello di tassazione che ritengono più opportuno).
È invece considerato aiuto di stato una misura a favore di una singola azienda o di un singolo settore produttivo.
Principi generali
Sono considerati aiuti ammissibili quelli che per la loro esiguità non mettono in pericolo la concorrenza (regola del "de minimis", della quale parleremo più avanti) e quelli che, avendo per oggetto mercati esclusivamente nazionali o extra comunitari, non incidono sulla concorrenza all'interno della Comunità; in realtà, dal momento che è sufficiente che la minaccia alla concorrenza nel mercato unico sia potenziale, queste due ultime ipotesi sono state largamente svuotate di significato. In pratica anche gli aiuti mirati a sostenere le imprese su mercati nazionali o comunitari rientrano tra gli aiuti di Stato disciplinati dalla normativa.
Competenze della Commissione
Nel campo degli aiuti la Commissione ha le competenze più importanti, in quanto:
- Sorveglia che gli Stati rispettino le regole sugli aiuti di Stato: la Commissione deve accertare che le imprese non ricevano aiuti illegali ed inoltre, accertarsi che gli aiuti già concessi vadano a buon fine. La Commissione, quando lo ritenga necessario, ha il potere (come prevede il regolamento 659/1999) di recuperare gli aiuti concessi indebitamente più gli interessi legali.
- Autorizza discrezionalmente gli aiuti a singole imprese e regimi di aiuto nei casi in cui gli Stati sono obbligati a notificarli preventivamente: gli aiuti di stato devono essere notificati alla Commissione che ne verifica non solo l'ammissibilità secondo il trattato, ma anche la loro compatibilità con il mercato comune. La notifica riguarda tutti gli aiuti (a parte le eccezioni per gli aiuti "de minimis")
- Emana regolamenti che disciplinano le condizioni in cui determinate categorie di aiuti sono considerate sempre ammissibili e non notificabili: La Commissione stabilirà, esclusivamente per quanto riguarda materie specificate dal regolamento, i limiti anche quantitativi e tutte le modalità per cui gli stati potranno concedere aiuti alle imprese senza dover richiedere l'autorizzazione alla Commissione. Il Legislatore comunitario ha considerato che gli aiuti in particolari settori (piccole e medie imprese, ricerca e sviluppo formazione, ecc.), se contenuti in limiti specifici, non costituiscono un pericolo per la concorrenza ma anzi sono un importante strumento di sviluppo sociale.
Aiuti ammessi
Il Trattato di Roma all'art. 92 (ora 87), stabilisce anche le tipologie di aiuti che sono sempre ammessi:
- Aiuti di Stato a carattere sociale concessi al singolo consumatore senza discriminazioni di origine del prodotto. Ad esempio sono stati considerati tali, gli aiuti sulla rottamazione dei veicoli in quanto l'aiuto era concesso al consumatore e non alle case automobilistiche ed in condizioni di parità tra le case automobilistiche nazionali ed estere.
- Aiuti in caso di calamità naturali od altri eventi eccezionali.
- Aiuti giustificati dalla divisione della Germania.
In questo caso il potere di vigilanza della Commissione si basa solo nel verificare effettivamente che gli Stati rispettino i presupposti della norma, ad esempio impedendo che a fronte di un evento naturale che non ha causato gravi danni vengano concessi aiuti alle imprese assolutamente sproporzionati e perciò che gli assicurino un vantaggio competitivo.
Discipline orizzontali e discipline settoriali
Il divieto degli "aiuti di stato", ha anche la finalità di promuovere alcuni settori particolarmente strategici per l'UE.
Sono nate così le "discipline", atti normativi attraverso i quali la Commissione Europea ha chiarito la propria posizione nei confronti di alcune particolari categorie di stato.
In particolare esistono due categorie di discipline: "orizzontali" e "settoriali".
Discipline orizzontali
Riguarda aiuti di stato applicabili senza vincoli geografici e finalizzati a sostenere la modernizzazione e lo sviluppo delle aziende nei confronti di alcune problematiche di portata generale e di particolare importanza (come ad esempio la tutela dell'ambiente).
Le principali discipline orizzontali sono:
- aiuto alla ricerca e sviluppo
- aiuti alle PMI
- aiuti per la tutela dell'ambiente
- aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione
- aiuti all'occupazione e formazione
Discipline settoriali
Le discipline settoriali, adottate dalla Commissione, esprimono la sua posizione nei riguardi degli aiuti di stato in settori economici particolari caratterizzati, generalmente, da situazioni di crisi o da necessità di ristrutturazione.
In generale la Commissione vuole assicurarsi che gli aiuti non abbiano finalità assistenziali ma costituiscano uno strumento di rinnovamento e riassestamento di settori in crisi.
Le discipline settoriali sono le seguenti:
- industria tessile e dell'abbigliamento
- industria delle fibre sintetiche
- industria automobilistica
- prodotti siderurgici fuori CECA
- costruzione navale
Il sistema delle discipline illustrato in precedenza è tuttora vigente anche se alcune modifiche rilevanti sono già state apportate ed altre sono in attesa di approvazione definitiva.
In particolare, il regolamento del Consiglio n.994/98 attribuisce alla Commissione il potere di emanare regolamenti in materia di aiuti di Stato nelle seguenti materie fino ad ora ricomprese nelle discipline orizzontali e in tema di aiuti con finalità regionale.
Il nuovo regolamento fissa i principi generali cui deve attenersi la Commissione per regolamentare gli aiuti di stato. I regolamenti devono contenere:
- finalità dell'aiuto
- le categorie dei beneficiari
- i massimali espressi o in termini di intensità dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi
- le condizioni relative al cumulo degli aiuti
- le condizioni del controllo sui massimali o le condizioni della notifica per singoli aiuti.
I regolamenti possono escludere certi settori dal loro ambito di applicazione o subordinare a condizioni la concessione di aiuti.
Aiuti di Stato alle PMI
I principi fondamentali dell'intervento statale a favore delle PMI si riferiscono al carattere di "incentivo" dell'aiuto (non deve avere come unico effetto di ridurre in maniera continuativa e periodica i costi normali di gestione dell'impresa) e al fatto che sia finalizzato a realizzare degli obiettivi, di interesse comune, che l'azienda non potrebbe affrontare con il ricorso al mercato.
Le tipologie degli investimenti sono definite dal legislatore comunitario e, per ogni tipologia, è prevista una differente intensità di aiuto in funzione che l'impresa sia situata in una zona obiettivo oppure no.
Regola del "de minimis"
Per semplificare la normativa relativa alla regolamentazione degli aiuti di stato, la Commissione ha quindi introdotto una regola denominata "de minimis" (ossia regola del "valore minimo"). Tale norma stabilisce che, al di sotto di una determinata soglia quantitativa, gli aiuti possano essere erogati alle imprese senza che l'ente erogatore notifichi lo strumento alla Commissione Europea (notifica altrimenti obbligatoria).
Per l'ente emanatore applicare il "de minimis" significa non doversi farsi carico delle lunghe procedure di notifica, acquisendo maggior efficienza ed efficacia normativa e gestionale.
Fino al 1996 il limite del "de minimis" era quantificato in 50.000 ECU; a partire dal marzo 1996 (GUCE C 68) l'importo massimo erogabile in regime di "de minimis" è stato elevato a 100.000 ECU (ora Euro). Il massimale di "de minimis" si riferisce al totale delle agevolazioni, in qualsiasi forma, ottenute dall'impresa in unperiodo di tre anni.
Dal punto di vista dell'impresa il massimale è una sorta di tetto, riferito ad un periodo triennale, del totale delle agevolazioni ottenibili da strumenti sottoposti a regime di "de minimis".
Prima di fare domanda su una legge sottoposta al regime di "de minimis" è fondamentale che l'azienda accerti se nei due anni precedenti alla domanda abbia già ricevuto agevolazioni pubbliche e, in caso positivo, quale ne sia stato l'ammontare e se le stesse agevolazioni fossero sottoposte o meno alla regola del "de minimis" (in caso positivo bisogna verificare di non aver già raggiunto il massimale di 100.000 Euro).
L'aver usufruito di un aiuto di Stato in regime di "de minimis" non pregiudica comunque all'impresa di poter percepire altri aiuti di Stato notificati dall'ente erogatore alla Commissione Europea.
Fondamentale è poi il rispetto del principio generale della non cumulabilità tra gli strumenti agevolativi implicante il fatto che, per uno stesso tipo di investimento non è possibile richiedere agevolazioni su più strumenti.
È infine opportuno verificare che, nella legge su cui si intende presentare una domanda di agevolazione, non esistano altri vincoli o requisiti di non cumulabilità (anche più restrittivi di quelli stabiliti a livello comunitario) con altri leggi o strumenti sia comunitari che nazionali o regionali.
In ordine di importanza presentiamo le principali fonti della finanza agevolata:
- Legislazione comunitaria:
Il legislatore di Bruxelles prevede un'ampia serie di strumenti di finanza agevolata (programmi, quadri strutturali, ecc.), sia direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri (e quindi direttamente utilizzabile dalle imprese) sia indirettamente gestita dal legislatore nazionale (Governo o Regioni). - Legislazione nazionale:
Il Governo Italiano per mezzo dei vari ministeri promulga continuamente una serie di leggi, decreti e regolamenti riferiti a politiche di agevolazioni delle imprese. - Legislazione regionale:
Le Regioni attuano delle politiche di intervento a favore delle piccole e medie imprese attraverso la pubblicazione di numerose leggi regionali di aiuto.
Strumenti di finanza agevolata possono anche essere pensati e attuati dalle Province, dai Comuni, dalle Camere di Commercio, e anche da enti privati come le Associazioni di categoria e da Istituti bancari.