Il problema principale consiste nel sapersi orientare tra le numerose leggi per capire quali sono le opportunità da non perdere, e soprattutto come riuscire a coglierle con la massima efficacia. Accedere ai finanziamenti agevolati è un passo fondamentale per lo sviluppo dell'impresa in quanto consente di acquisire risorse per affrontare problemi e difficoltà che impediscono all'impresa di svilupparsi. In questo caso l'imprenditore ricopre un ruolo importantissimo, deve essere lui a conoscere le differenze, i vantaggi e gli svantaggi, che intercorrono tra i diversi tipi di agevolazione.
Una distinzione da fare è quella tra strumenti di agevolazione diretti ed indiretti: nel primo caso l'impresa riceve contributi sotto forma di denaro, mentre nel secondo caso il beneficio è indiretto, cioè l'impresa usufruisce di tagli fiscali a fronte di un determinato investimento, oppure il beneficio può consistere in una forma di garanzia su un finanziamento ottenuto da un Istituto bancario a da una finanziaria.
Di seguito riassumiamo i vari "tipi" di agevolazioni:
- Contributo in conto capitale: consiste nel classico contributo "a fondo perduto". Viene normalmente calcolato in percentuale delle spese ammissibili e non è prevista alcuna restituzione di capitale o pagamento di interessi. Normalmente non sono necessarie garanzie, tranne i casi nei quali è prevista l'erogazione di un anticipo. Il contributo viene concesso a fronte di un investimento dell'imprenditore per la realizzazione di opere o l'acquisto di beni strumentali che abbiano effetti durevoli sull'impresa ed è calcolato in percentuale sul totale dell'investimento.
Il contributo viene erogato solo a fronte della presentazione di documentazione di spese (fatture dei fornitori saldate). - Contributo in conto esercizio (gestione): corrisponde a un contributo in conto capitale, differisce solo per quanto riguarda l'imposizione fiscale alla quale viene assoggettato. In questo caso infatti il contributo viene identificato come ricavo e deve essere tassato nel periodo di competenza e per l'intero importo (per quanto riguarda la tassazione dei contributi in conto capitale si rimanda alla definizione di ESL1 e di ESN2 ). Normalmente questa tipologia di agevolazione viene concessa per contribuire alle spese di gestione (personale, pubblicità, viaggi, locazioni immobiliari, oneri finanziari, ecc.) che i beneficiari devono sostenere a fronte di un determinato progetto.
1L'Equivalente Sovvenzione Lordo è il valore dell'agevolazione concessa ad un'azienda, al lordo delle tasse, rapportato all'intero ammontare dell'investimento, dove, per poter rendere omogenei e confrontabili i valori, tutti i flussi monetari devono essere attualizzati ad una medesima data.
2L'Equivalente Sovvenzione Netto è la sommatoria di tutti gli incentivi al netto dell'incidenza fiscale attualizzati, rapportati agli investimenti effettivi anch'essi attualizzati. L'ESN rappresenta quindi l'ammontare netto del contributo concesso espresso in percentuale del valore dell'investimento.
La garanzia concessa può essere di natura integrativa o sussidiaria:- Garanzia integrativa: la garanzia copre per una percentuale stabilita le eventuali perdite dell'istituto di credito anche se non sono state concluse le procedure esecutive. Alla conclusione delle procedure esecutive, se la banca recupera la somma che le è dovuta o parte di essa, restituisce al fondo le somme anticipate in pari misura.
- Garanzia sussidiaria: la garanzia interviene solo a conclusione delle procedure esecutive e per la parte di sua competenza. È pertanto ovvio che la natura sussidiaria della garanzia renda la stessa meno interessante agli occhi di un istituto che debba deliberare un finanziamento ad un'impresa, in quanto rende molto più lunghi gli eventuali tempi di rientro
- Contributo in conto interessi: si tratta di un contributo che viene concesso quando si stipula di un finanziamento a medio e lungo termine. Il contributo viene erogato direttamente dall'istituto finanziatore, il quale se ne servirà per abbassare il tasso di interesse applicato al finanziamento dell'impresa beneficiaria. L'entità dell'agevolazione è calcolata attualizzando la differenza tra tasso ordinario e tasso agevolato. Si deve distinguere la data di stipulazione del finanziamento alle normali condizioni di mercato da quella di approvazione dell'agevolazione.
A seconda degli strumenti di agevolazione, la data di decorrenza dell'intervento è quella della data di stipula del finanziamento piuttosto che la data di delibera dell'agevolazione. Non vengono richieste particolari garanzie da parte dell'ente agevolatore, in quanto normalmente si ritiene sufficiente l'esito positivo dell'istruttoria effettuata dall'istituto finanziatore. - Mutuo agevolato: consiste in pratica in un contributo in conto interessi, dove la stipula del finanziamento e la concessione dell'agevolazione avvengono contemporaneamente. Il finanziamento, se viene erogato, viene concesso esclusivamente a condizioni agevolate. L'agevolazione consiste in un finanziamento a medio/lungo termine con un tasso di interesse inferiore a quello di mercato.
L'impresa, nel caso non ottenga l'agevolazione, non ottiene neppure il finanziamento a condizioni di mercato. - Contributo in conto canoni: è paragonabile a un contributo in conto interessi, l'agevolazione (a fondo perduto) è concessa per abbattere il costo di un contratto di locazione finanziaria (leasing) stipulato a costi di mercato.
- Concessione di garanzia: in alcuni casi l'agevolazione consiste nell'offrire garanzie per finanziamenti a medio e lungo termine che altrimenti l'imprenditore non sarebbe stato in grado di fornire. A questo scopo particolare importanza rivestono i fondi di garanzia normalmente istituiti presso i Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi.
- Bonus fiscale: In pratica si tratta di un contributo in conto capitale a tutti gli effetti (compreso l'aspetto fiscale), che viene erogato sotto forma di detrazione dall'importo spettante dall'ammontare delle varie imposte che l'azienda deve pagare sul proprio conto fiscale, cioè, l'impresa riceve un contributo sotto forma di "bonus" fiscale. Esso consente all'impresa di non pagare le imposte come IRPEG, IVA, IRPEF ed anche quelle dovute a titolo di sostituto d'imposta che confluiscono sul suo conto fiscale fino al raggiungimento dell'ammontare del bonus.
Il bonus deve essere utilizzato entro 5 anni dalla sua concessione. Il bonus è considerato un vero e proprio contributo in conto capitale anche a fini fiscali. - Credito d'imposta: il contributo viene concesso come credito d'imposta non rimborsabile. Esso può essere fatto valere al momento del pagamento di IVA, IRPEF, IRPEG ed altri versamenti effettuati in acconto o saldo di tutte le imposte indicate nella circolare 219/e del 18 settembre 1999. Il credito d'imposta deve essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi per un importo pari all'agevolazione ricevuta. Questo tipo di agevolazione non è considerata un ricavo.
Nuove procedure di erogazione
Il D.L. 31 marzo 1998 n.123 ha definito con precisione i procedimenti ed i moduli organizzativi per l'attribuzione delle agevolazioni.
- Procedura automatica: questo tipo di procedura si applica quando non è necessaria, per effettuare l'intervento, un'istruttoria di carattere tecnico, economico o finanziario. Questo tipo di intervento è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda, ovvero nel corso dell'esercizio precedente.
Il Ministro competente per materia o la regione o gli enti locali competenti determinano previamente per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione. - Procedura valutativa: La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda. Sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalla legge, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando precedente.
A differenza della procedura automatica in quella valutativa l'ente erogatore non valuta solo il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità, ma procede ad una vera e propria istruttoria sul merito del progetto e sulla sua validità tecnica, economica e finanziaria: in questo caso sono prese in considerazione la redditività, le prospettive di mercato ed il piano finanziario per la realizzazione dell'iniziativa.
All'interno della procedura valutativa si possono distinguere due procedure:- Procedimento a graduatoria: si caratterizza per prevedere nel bando di gara una dettagliata esposizione dei contenuti, delle risorse, dei termini iniziali e finali di presentazione della domanda. La selezione delle domande è basata su parametri oggettivi predeterminati, attraverso una valutazione comparata, all'interno di specifiche graduatorie.
- Procedimento a sportello: si caratterizza per l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria. In caso le risorse siano insufficienti le agevolazioni vengono assegnate in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande presentate.
- Procedura negoziale: questo tipo di procedura è utilizzata nell'ambito di interventi di sviluppo territoriale e settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese, con le forme della programmazione concertata (ad es. patti territoriali e contratto d'area). Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. Si apre così una fase di "negoziazione" in cui l'ente erogatore acquisisce le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici